Ferma restando la norma contenuta nell’art.35 della legge 69/1963 (per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda dev’essere corredata anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l’attività pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni), per ottenere l’iscrizione all’Albo dei giornalisti nell’Elenco pubblicisti, occorre dimostrare:
- di aver svolto collaborazioni giornalistiche non occasionali e regolarmente retribuite a favore di quotidiani, periodici o testate giornalistiche di emittenti radiotelevisive e siti on line nel biennio precedente la presentazione della domanda. Sono esclusi i libri, le collaborazioni svolte presso pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico e comunque pubblicazioni dirette da persone iscritte nell’Elenco Speciale.
- di conoscere gli elementi fondanti della deontologia professionale e del quadro legislativo che concerne la professione giornalistica. A tale proposito il Consiglio regionale potrà disporre un colloquio.
Pertanto, l’aspirante pubblicista è invitato a presentare:
- ) giornali, fotocopie o dispositivi di archiviazione che riportino in numero congruo articoli e servizi nonché elenco degli articoli redatti completo di data di pubblicazione. E’ richiesto il seguente (numero minimo di articoli, foto, filmati: – 70 per i quotidiani e siti on line – 50 per i settimanali; – 40 per i quindicinali; – 20 per i mensili e le altre forme di periodicità).
- ) dichiarazione/i redatta/e su carta intestata a firma del direttore responsabile della/e pubblicazione/i che attesti lo svolgimento di attività giornalistica regolarmente retribuita. Coloro che esercitano l’attività con articoli o corrispondenze non firmate o siglate devono allegare alla domanda l’elenco dei servizi sottoscritto dal direttore della pubblicazione, idoneo a dimostrare in modo certo l’effettiva redazione degli articoli che devono essere identificati chiaramente nella documentazione prodotta a cura della direzione responsabile;
- ) ricevute o fatture periodiche (al massimo quadrimestrali) relative agli emolumenti percepiti a fronte dell’attività giornalistica svolta nel biennio precedente la presentazione della domanda. Le retribuzioni derivanti dall’attività giornalistica devono essere tracciabili e non inferiori a euro 1.000 annui lordi per il periodo in esame. A comprova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni il richiedente dovrà allegare copia delle CU (Certificazione Unica) per ogni anno fiscale concluso, rilasciata dall’Azienda editrice della pubblicazione e copie dei versamenti delle ritenute d’acconto versate con Mod. F24, quando dovuto. Si precisa che le retribuzioni devono essere riferite alla prestazione giornalistica resa e che saranno vagliate con particolare attenzione le eventuali diverse dichiarazioni presentate.
L’interessato, all’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, può comunicare all’Ordine regionale di riferimento l’inizio dell’attività giornalistica propedeutica all’iscrizione. Il Consiglio ne prende nota in un’apposita cartella virtuale personale dell’aspirante pubblicista. Tale adempimento non comporta oneri economici a carico del richiedente. L’apprendimento delle norme deontologiche e legislative inerenti la professione nonché i lineamenti di tecnica e storia del giornalismo potrà avvenire con la partecipazione al corso on line gratuito per pubblicisti all’indirizzo https://www.odg.it/aspiranti-
Quanto ai tempi dell’entrata in vigore delle nuove regole il Consiglio regionale dell’Ordine ha deliberato:
- l’applicazione della nuova regola sul numero degli articoli e sulla retribuzione necessaria a partire dal primo febbraio 2026;
- l’istituzione del colloquio per verificare la conoscenza degli elementi fondanti della deontologia professionale e del quadro legislativo che concerne la professione giornalistica, a partire dal primo settembre 2024.
Il presidente
Francesco Birocchi