La Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e basata ai principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
Naturalmente la legge considera anche i casi particolari che determinano atti o trattamenti sanitari (es. la rinuncia alle informazioni o la conoscenza parziale) e, soprattutto, valorizza il rapporto “di relazione e comunicazione” dei sanitari con il paziente. La 219/17 stabilisce il diritto che ogni paziente ha di essere chiaramente e globalmente informato su tutte le criticità e fasi di malattia, ma considera anche la possibilità di delegare una persona di fiducia (es. la parte dell’unione civile o convivente) o determinare la scelta di familiari per gestire il rapporto con i sanitari ed il personale dell’equipe addetta alle cure.
La definizione del consenso informato è un delicato argomento dalle molteplicisensibilità; nel caso di un paziente incapace di intendere e volere, per ovvi motivi non si considera l’espressione di consenso purché dai trattamenti da mettere in atto dipenda la salvaguardia della vita e il rinvio di cure significhi un danno irreversibile. Determinante quindi il subentro di un codice etico, deontologico e di umanità!
Per conoscere gli elementi caratterizzanti e di utilità pratica della Legge 219/17 è stato promosso, dal sodalizio “Progetto per Nuoro”, un incontro formativo ed informativo nello Spazio I.B.I.S. di Piazza Sebastiano Satta a Nuoro. Il dibattito, con le qualificate partecipazioni di Lucia Massidda, avvocato Foro di Nuoro, ed Elena Zidda, medico anestesista rianimatore, è stato introdotto da Lisetta Bidoni che, attraverso una chiarificante e ampia disamina, ha ripercorso l’iter di una legge politicamente traversale e il carattere sociale, che ne ha caratterizzato l’approvazione, in un clima di difficile accettazione e comprensione umana e civile del profondo significato determinato dalle possibilità offerte dal consenso informato in ambito sanitario.
Meritorie le battaglie civili dei Radicali e i casi eclatanti, di sofferenza ed impegno, dei vari Luca Coscioni, Piergiorgio Welby, Eluana Englaro e le istanze e battaglia legale del padre Beppino, del dj Fabo (Fabiano Antoniani) e il caso giudiziario del politico sardo Walter Piludu, emerso quando gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ed aveva redatto una scrittura privata per esporre i suoi desideri: non essere sottoposto a cure invasive e con l’evoluzione della malattia l’attuazione di “sedazione terminale”. Questi e tanti altri casi hanno “spinto” e portato all’approvazione di una legge di civiltà, quale è la 219/17.
L’utilità dell’incontro, ha sottolineato Lisetta Bidoni, ha carattere informativo e si è reso necessario per evidenziare che gli Enti locali, e non solo a Nuoro, sono ancora in difetto sull’attuazione piena delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), previste dalla legge di servizio ai cittadini.
La relazione dell’avvocata Lucia Massidda la evidenziato le motivazioni ed importanza di redigere il testamento biologico e la possibilità di esprimere con estrema chiarezza e liberamente (consigliabile anche previo consulto con un medico di fiducia per valutare la complessità e valenza dei trattamenti) le proprie volontà in materia sanitaria e scelte terapeutiche. Il biotestamento è un atto di responsabilità personale e facilita l’opera dei familiari o della figura fiduciaria nominata per tutelare le indicazioni redatte nella DAT e per le relazioni con i medici e strutture sanitarie. Nel testamento biologico, basato sul consenso informato, si concilia la decisione del paziente e la competente autonomia professionale e di responsabilità del medico. L’atto si può depositare presso l’ufficio di stato civile del proprio Comune di residenza, oppure attraverso l’intermediazione di un notaio o strutture sanitarie competenti, ma in tutti casi trasmesso e inserito nella Banca dati nazionale delle DAT, attiva dal febbraio 2020.
L’intervento della dottoressa Elena Zidda si è soffermato sulle delucidazioni tecniche dei modulari DAT e su tutti gli elementi da valutare; ha fornito precise informazioni su concetto di consenso-consenso presunto e sulla pianificazione condivisa delle cure. Alla base di una scelta di libertà e dignità, ha ribadito la Zidda, si considera la significativa e gravosa necessità di esonerare i propri cari dal prendere delle decisioni di estremo dolore. Le DAT sono modificabili in ogni momento, oltre che rinnovabili e revocabili; l’atto “non è assolutamente contrario ai principi religiosi, essendo ben distante da pratiche come il suicidio assistito ed eutanasia”.
In conclusione, gli interventi di alcuni sanitari hanno ancor più definito il ruolo medico e dei soggetti coinvolti nell’individuare l’;importante percorso delle normative della 219/17; legge di 8 articoli e 11 commi, atta a garantire che ogni persona possa disporre della propria vita ed operare scelte “nell’eventualità si trovasse ad essere un malato terminale ovvero incapace in maniera irreversibile a causa di un certo fattore invalidante”.
Cristoforo Puddu