«La sentenza del Tar Sardegna è basata sulla mancata acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che, seppure sia obbligatorio, non è vincolante. Peraltro, il parere era stato puntualmente e tempestivamente richiesto dall’Assessorato lo scorso 21 settembre, subito dopo i censimenti.»
Così l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, ha commentato la sentenza del Tar che ha annullato il decreto regionale del 28 settembre nella parte che regolamentava il prelievo venatorio della pernice sarda e della lepre sarda.
«Il parere dell’Ispra, quasi come una beffa, è arrivato all’Assessorato alle 8.26 dell’8 ottobre, esattamente la mattina successiva all’udienza tenuta dal Tar Sardegna – ha aggiunto l’assessore Gianni Lampis -. Nulla può essere rimproverato all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, che si è prodigato, anche con solleciti verbali, per acquisire il parere in tempo utile. Inoltre, se è vero che l’Ispra ha 30 giorni di tempo per formulare il proprio parere, al quale è tenuto per legge, è altrettanto vero che l’acquisizione del parere deve pervenire in tempi adeguati per non compromettere il regolare svolgimento dell’attività venatoria. Così non è stato. Comunque, il decreto, seppure privo del parere, è stato motivato dal punto di vista scientifico.»