Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato questa sera l’ordinanza n° 10 con la quale dispone che l’ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 che disciplina gli ingressi nell’Isola dalle altre regioni, è prorogata fino al 6 aprile 2021.
Il testo dell’ordinanza n° 5.
Art. 1)
Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home page del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità.
All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico che viaggiano con il soggetto dichiarante.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione.
Art. 2)
Tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I comandanti e/o gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all’imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti.
Art. 3)
I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dallaRegione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Decorso il termine suindicato, i dati verranno eliminati: i dati personali non sanitari raccolti in attuazione dell’art. 1 potranno essere conservati dall’amministrazione regionale per finalità statistiche ed informative.
Art. 4)
Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri in arrivo possono dare atto dell’avvenuta vaccinazione (si intende per avvenuta vaccinazione l’inoculazione di entrambe le dosi) e/o sottoposizione all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza.
I soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente:
a) recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di tampone antigenico negativo, il soggetto può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. In caso di esito positivo, il soggetto dovrà seguire le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per i casi Covid-19 positivi;
b) recarsi, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una struttura autorizzata (pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione all’Azienda sanitaria territorialmente competente;
c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall’ingresso in Sardegna per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all’Azienda sanitaria territorialmente competete per il tramite del numero verde.
L’Assessorato regionale della Sanità, per il tramite delle aziende sanitarie ed i COR.SA, provvede a dare esecuzione al presente articolo in accordo con le società di gestione aeroportuale, nonché con l’autorità del sistema portuale del mare di Sardegna.