«Ben comprendendo l’interesse del consigliere Sartore verso la materia dei tributi, è necessario evidenziare che le sue recenti dichiarazioni, sono significative di una lettura confusa delle norme e degli atti di indirizzo del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, sicché, nel trarre conclusioni errate e fuorvianti, induce nei contribuenti aspettative del tutto infondate.»
Inizia così la replica dell’amministrazione comunale di Alghero al consigliere di minoranza, Pietro Sartore.
«Ad oggi – specificano ancora dal Comune -, ai fini del calcolo della Tari, si applica il criterio della superfice calpestabile di un immobile. In buona sostanza, rilevano i metri quadri. Non trova, invece, applicazione il criterio della superficie catastale come erroneamente dichiarato dal consigliere Sartore.»
«Infatti – prosegue il comune di Alghero -, come ribadito con proprio parere dal ministero dell’Economia e Finanze e come fissato dal comma 645 dell’art. 1 L.147/2013, fino all’attuazione delle disposizioni del successivo comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In tal senso, di recente si è espressa anche la Corte di Cassazione.»
«Il DPR 138/1998, richiamato erroneamente dal consigliere, si limita a stabilire le modalità di computo della superficie catastale ai fini Tari – ribadisce ancora il comune di Alghero -. Sulla utilizzabilità della superficie catastale ai fini Tari così calcolate, il comma 645 art. 1 L147/2013 stabilisce, invece, che il passaggio dalla superficie calpestabile a quella catastale, si avrà a partire dal 1°gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento previsto dal comma 647 stessa norma, che attesta l‘avvenuto allineamento dei dati catastali e la numerazione civica.»
«Il criterio della superficie catastale resta, in ogni caso, applicabile con riferimento all’attività di accertamento, come previsto dal comma 646 della medesima norma. È doveroso da parte dei consiglieri comunali studiare ed approfondire le tematiche che riguardano la comunità ed a tale obbligo neppure il consigliere Sartore dovrebbe sottrarsi. Ma è altrettanto doveroso da parte di chi ricopre un importante ruolo istituzionale, non diffondere informazioni errate, fuorvianti ed ingannevoli al solo scopo di accattivarsi il favore, il gradimento e la simpatia dei cittadini algheresi. Si suggerisce perciò al consigliere Sartore – conclude la nota – di migliorare l’analisi complessiva e coordinata delle norme, badando a non andare fuori tema e a non trascinare i contribuenti in buona fede in richieste palesemente non accoglibili.»