Nella tarda serata di ieri, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha firmato l’ordinanza n° 23 del 17 maggio 2020, contenente “ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, alcune ore dopo la firma del Dpcm da parte del presidente del Consiglio dei ministri.
Il testo integrale dell’ordinanza.
Art. 1)
Sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.
Art. 2)
Con decorrenza dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale.
Art. 3)
Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 maggio 2020 hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull’intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali o regionali. Hanno, altresì, l’obbligo:
a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera “A” alla precedente ordinanza n. 4 in data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell’Ordinanza n. 5 del 9/03/2020, secondo le modalità indicate nella sezione “NUOVO CORONAVIRUS” accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;
c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per ogni attività di sorveglianza;
Art. 4)
Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art.3, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 18maggio 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.
Art. 5)
I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e delle Ordinanze n. 4 dell’8/03/2020 e n. 5 del 09/03/2020, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, utilizzato per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e leAziende Sanitarie territorialmente competenti.
Art. 6)
Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali, già previste dall’ordinanza n. 5 del 9/03/2020:
a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza prevista evitando, nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni contatto;
b) i bagagli degli anzidetti equipaggi, dopo la riconsegna ai nastri, devono essere movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari;
c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi, devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.
Art. 7)
La misura della permanenza domiciliare di cui all’art.1 è da ritenersi esclusa nei casi espressamente disciplinati dalle note prot. n. 2593 del 10/03/2020 e prot. n. 03EM del 16/03/2020, esplicative delle ordinanze del Presidente della Regione n. 5 del 9/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020, alle condizioni ivi previste, nonché alle ulteriori previsioni di cui al Decreto interministeriale n. 145 del 03/04/2020. La permanenza domiciliare è altresì esclusa per il personale delle Forze Armate/Forze dell’Ordine, a condizione che sia sottoposto a sorveglianza sanitaria dai competenti organi sanitari militari e per gli Organi costituzionali nell’adempimento delle proprie funzioni.
Art. 8)
L’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza n.6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata e modificata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020, n.14 del 3.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020) è prorogata fino al 2.06.2020, salvo ulteriore proroga esplicita.
Art. 9)
L’ordinanza n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020, 15 del 3.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020) è prorogata fino al 02.06.2020, salvo ulteriore proroga esplicita.
All’art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 9, dopo le parole “dall’aeroporto di Cagliari” è aggiunto l’inciso “e Olbia”.
Art. 10)
Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9, negli aeroporti dell’intero territorio regionale sono consentite le attività di aviazione generale a decorrere dal 21 maggio 2020, previa sottoscrizione tra Regione e Società di gestione aeroportuali di apposite linee guida sui controlli da effettuare sui passeggeri in ingresso, validate dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n.17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’8/05/2020.
Art. 11)
La ripresa del traffico passeggeri di linea dell’aviazione commerciale conseguente alla riapertura dell’aeroporto di Olbia è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo tra l’Autorità Sanitaria Regionale e la Società di GestioneAeroportuale GEASAR per la disciplina dei controlli sanitari connessi all’emergenza epidemiologica da CoVid-19 sui passeggeri in ingresso, anche in considerazione della più alta incidenza del numero di casi positivi nella Provincia di Sassari rispetto al resto del territorio regionale.
Art. 12)
Tutte le attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020 e 22 del 13 maggio 2020 devono intendersi prorogate fino al 2 giugno 2020, salvo ulteriore proroga.
Art. 13)
Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività di:
a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
c) Attività turistiche relative alla balneazione;
d) Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo;
e) Commercio al dettaglio;
f) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati, fiere e mercatini degli hobbisti );
g) Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
h) Manutenzione del Verde;
i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore.
Art. 14)
Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’8/05/2020, l’esercizio delle attività di cui al precedente art. 13 è subordinata all’osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al DPCM 17 maggio 2020 (all. 17) nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, che qui si allegano alla presente ordinanza sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 15)
A decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili.
Art. 16)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati.
Art. 17)
Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, producono i loro effetti a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Christian Solinas