Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha diffuso la nota esplicativa ed interpretativa per l’attuazione delle ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna di cui all’ordinanza n. 43 dell’11 settembre 2020.
«Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni articoli contenuti nell’Ordinanza n. 43 dell’11/09/2020, che si rendono mediante la presente nota esplicativa. Giova, in primo luogo, precisare che l’ordinanza è prioritariamente rivolta al contrasto ed alla prevenzione della diffusione epidemiologica del Covid-19 in un momento di ripresa della curva dei contagi e di aumento dell’indice di trasmissibilità (Rt) che impone un nuovo punto di equilibrio nel contemperamento tra le esigenze di massima tutela sanitaria e le ragioni del sistema economico-produttivo, turistico e del legittimo esercizio dei diritti individuali. In tale ottica, mentre restano ferme le misure previste a livello nazionale per chi si muove per ragioni di lavoro o di salute o nell’esercizio di funzioni essenziali, si prevede un maggiore livello di controllo per chi intende entrare nell’Isola per finalità ludico ricreative o turistiche. Considerato che, dalle analisi epidemiologiche svolte per la ricostruzione delle catene di contagio, è emerso con chiarezza che la nuova diffusione virale è stata determinata in Sardegna dall’apertura dei flussi turistici, si è ritenuto indispensabile – mantenendo ferme le misure ordinarie di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche, etc – prevedere un “filtro” in ingresso che non limita in alcun modo la libera circolazione delle persone ma incide sull’attività di screening ad ampio spettro dei soggetti positivi, anche asintomatici o paucisintomatici, consentendo di individuarli tempestivamente ai fini dell’applicazione dei protocolli sanitari in uso sull’intero territorio nazionale. Infatti, attualmente in Italia e nel Mondo una persona che risulti positiva al Covid-19 non solo non può imbarcarsi su navi o aerei ma non può nemmeno circolare sull’intero territorio nazionale. Pertanto, l’ordinanza non introduce alcuna ulteriore compressione dei diritti individuali costituzionalmente garantiti, ma si pone sul piano della prevenzione sanitaria consentendo un rilevamento più puntuale dei soggetti potenzialmente diffusivi del virus. Ciò, peraltro, soddisfa un preminente ed evidente interesse pubblico al contrasto della circolazione del Covid-19. Ciò premesso, l’art. 10 dell’Ordinanza, in particolare, prevede che i passeggeri che intendano fare ingresso nel territorio regionale, salve le categorie esplicitamente esentate ai sensi del successivo art. 12, sono invitate a presentare all’atto dell’imbarco e alternativamente: a) l’esito di un test per covid-19 – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbia dato esito negativo; b) la ricevuta di avvenuta compilazione, nell’ambito delle procedure di registrazione on line di cui all’art. 1 dell’Ordinanza, dell’apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo. A tal fine, si rammenta che oramai sull’intero territorio nazionale ed in Europa esistono centinaia di strutture pubbliche e private convenzionate che effettuano in tempi rapidi e senza alcuna complicazione test coerenti con le previsioni dell’Ordinanza. Qualora i passeggeri non abbiano potuto effettuare prima dell’imbarco il test e giungano sul territorio regionale sprovvisti delle anzidette certificazioni, l’Ordinanza prevede che gli stessi possano mettersi in regola entro le 48 ore successive, secondo una delle seguenti modalità: a) comunicando immediatamente il proprio arrivo all’azienda sanitaria competente ed accettando di sottoporsi a tampone, nelle more dell’esito del quale si impegnano ad osservare l’isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all’atto dell’eventuale esito negativo dello stesso; b) accettando di sottoporsi ad uno dei test effettuati direttamente presso le postazioni eventualmente allestite nei porti e negli aeroporti di arrivo; c) effettuando un test presso le strutture o i punti di prelievo accreditati, di cui alla determinazione del DG Sanità n. 666 del 03/09/2020 (consultabili sul link https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200804092506.pdf) e comunicando il relativo esito; d) effettuando un test sierologico, anche qualitativo, presso la struttura di destinazione il cui esito sia certificato da un medico abilitato e trasmettendolo alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità della Regione Sardegna. Il costo sostenuto per l’effettuazione dei test in argomento sarà rimborsato dalla Regione autonoma della Sardegna dietro presentazione di regolare ricevuta, secondo termini e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, che sarà consultabile sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12 della medesima Ordinanza, sono esclusi da tale obbligo: a) le persone che viaggiano su navi e aerei per comprovati motivi di lavoro o di salute; b) gli equipaggi dei mezzi di trasporto; c) i soggetti appartenenti ad organi costituzionali o addetti a servizi pubblici essenziali nell’esercizio delle rispettive funzioni (sanitari, forze dell’ordine, forze armate); d) i soggetti inquadrabili in tutte le altre ipotesi previste all’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell’art.1 del DPCM 7 settembre 2020. Sono altresì esclusi dall’applicazione i minori di anni 10, nonché le persone in uscita dalla Sardegna e che vi facciano rientro entro le 48 ore. Nell’articolo 11 dell’Ordinanza, infine, per mero refuso – come è peraltro desumibile da una lettura sistematica del testo – è stata editata la parola “imbarco” in luogo di “sbarco”. Pertanto, il periodo de quo si interpreta correttamente nel senso che “Le società di gestione aeroportuale, l’Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a verificare che i passeggeri all’atto dello sbarco siano muniti della certificazione di cui all’art. 1,…»