Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato ieri sera un seconda ordinanza, oltre a quella sulla scuola, che contiene «ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna».
Art. 1)
Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l’esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;
b) Bar, pub, circoli privati, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:
– Palestre, scuole di danza (senza contatto), piscine;
– Centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
– Musei e luoghi della cultura nelle giornate di sabato e domenica.
Art. 2)
Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco).
Art. 3)
È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Art. 4)
Salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna – pur collocata dall’ordinanza del ministro della Salute del 28 febbraio 2021 e successivamente confermata in zona “bianca” – continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo III del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza nonché in materia di trasporti, istituzioni
scolastiche e istruzione superiore oggetto di distinta ordinanza;
Art. 5)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
Art. 6)
Le attività disposte dalla presente Ordinanza saranno avviate a far data dal 16 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
Art. 7)
In ossequio al principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, è richiesto ai competenti uffici territoriali del Governo di voler disporre ogni consentito rafforzamento della presenza e dei controlli delle forze dell’ordine presenti sul territorio regionale per garantire la massima vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza ed alle ulteriori norme vigenti in materia per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus.