Questa sera il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato una nuova ordinanza, la n° 39 del 12 agosto 2020, contenente ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna.
Art. 1)
1. Ferme le disposizioni contenute nella ordinanza n. 37 del 9 agosto 2020 che qui si intendono integralmente richiamate, ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano alternativamente le seguenti misure di prevenzione:
a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
2. I passeggeri di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale al dell’azienda sanitaria competente.
3. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.
4. Nelle more dell’effettuazione del test di cui al comma 1, lettera b) è fatto altresì obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
Art. 2)
Le società di gestione aeroportuale, l’Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla direzione generale dell’assessorato dell’Igiene e sanità della Regione Sardegna, dell’arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo dai paesi di cui all’art. 1.
Art. 3)
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 13 agosto 2020 fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.